GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO
Oggi, 20 Giugno, è la data che l’ONU ha istituito per celebrare la Giornata Mondiale del Rifugiato.
A definire questo status è l’articolo 1A della Convenzione di Ginevra del 1951. Qui leggiamo che il rifugiato è colui “…che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”.
Anche se i due termini sono spesso usati come sinonimi, è necessario distinguere l’istituto del diritto di asilo con quello del riconoscimento dello status di rifugiato. Difatti si fa riferimento a due misure che non coincidono tra loro, in quanto il diritto di asilo è collocato tra i diritti fondamentali dell’uomo ed è riconosciuto dall’articolo 10 della Costituzione. Fa riferimento a tutte le persone straniere al quale nel loro Paese d’origine viene impedito l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Il riconoscimento dello status di rifugiato è invece entrato nel nostro ordinamento con l’adesione alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 ed è regolato essenzialmente da fonti dell’Unione Europea. Per quest’ultimo, per ottenere accoglienza in un altro Paese, non è sufficiente che nel proprio Paese di origine siano generalmente represse le libertà fondamentali, ma occorre che il singolo richiedente abbia subito specifici atti di persecuzione.
La normativa europea attraverso la macro-area della protezione internazionale disciplina due distinte categorie giuridiche: il riconoscimento dello status di rifugiato, accordato a coloro che nel proprio Paese sono esposti ad atti di persecuzione individuale, configuranti una violazione grave dei diritti fondamentali; e la protezione sussidiaria, di cui possono beneficiare i cittadini stranieri privi dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, ossia che non sono in grado di dimostrare di essere oggetto di specifici atti di persecuzione, ma che, tuttavia, se ritornassero nel Paese di origine, correrebbero il rischio effettivo di subire un grave danno e che non possono o (proprio a cagione di tale rischio) non vogliono avvalersi della protezione del Paese di origine.
In relazione alla particolare condizione del cittadino straniero, dunque, può essere riconosciuto lo status di rifugiato o può essere accordata la misura di tutela di protezione sussidiaria. La scelta nella differente tipologia di tutela attiene ad una serie di parametri oggettivi e soggettivi, che si riferiscono alla storia personale dei richiedenti, alle ragioni delle richieste e al Paese di provenienza.
L’ottenimento dello “Status di rifugiato” è la prima e più importante forma di protezione internazionale e può essere riconosciuta ad un richiedente asilo da uno stato membro della convenzione di Ginevra. Le clausole di inclusione, esclusione e cessazione di questo status sono stabilite dalla stessa Convenzione. I principali requisiti per ottenere lo status sono:
- L’impossibilità di avvalersi della protezione nel proprio paese di origine. L’agente di persecuzione non deve necessariamente essere lo stato del paese di origine, ma anche un agente terzo (es. gruppi armati, la propria comunità, persino la propria famiglia – come nel caso di violenza domestica)
- Timore fondato di subire persecuzione in caso di rimpatrio verso il paese di origine. Non è necessario aver subito già persecuzione, è sufficiente che ci sia una verosimiglianza nel rischio di subirla nel caso di ritorno al paese di origine.
- Si intende il rischio per la propria vita e libertà; gravi violazioni di diritti umani; rischio di discriminazione laddove essa raggiunga un livello che rende la vita intollerabile. Ad esempio, rientrano in questa tipologia anche la violenza sessuale e di genere, maltrattamenti, abusi ed altre violazioni meno gravi ma che siano continuative nel tempo. Questa persecuzione deve essere motivata da circostanze e caratteristiche individuali (razza/casta, religione, nazionalità, opinione politica, appartenenza ad un particolare gruppo sociale). Non necessariamente queste caratteristiche devono essere reali, è sufficiente che siano attribuite all’individuo.
L’ottenimento dello status di rifugiato diviene una condizione necessaria affinché a tutti gli individui che si trovano in tale situazione possano essere garanti alcuni diritti, quali:
- Un permesso di soggiorno di 5 anni rinnovabile;
- Un documento di viaggiodi 5 anni;
- Il ricongiungimento familiare che può essere garantito senza dimostrazione dei requisiti;
- Il medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di accesso al lavoro;
- La possibilità di richiedere un permesso di soggiorno di lungo periodo;
- L’accesso agli studi di ogni ordine e grado;
- Il medesimo trattamento del cittadino italiano per l’assistenza sociale e sanitaria;
- L’accesso agli alloggi di edilizia pubblica in parità di trattamento con il cittadino italiano;
- La possibilità di richiedere la cittadinanzadopo 5 anni di residenza in Italia.
Sono esclusi dallo status di rifugiato coloro che possono avvalersi di una forma alternativa di protezione che deve essere offerta da organizzazioni internazionali, effettiva e non temporanea. Non possono altresì avvalersi dell’asilo politico i cittadini stranieri colpevoli di crimini contro l’umanità.
#WorldRefugeeDay
FONTI:
Info-Immigrazione: https://www.infoimmigrazione.com/differenze-status-di-rifugiato-protezione-sussidiaria/#:~:text=Stando%20alla%20normativa%20europea%2C%20sono,La%20protezione%20sussidiaria.
UNHCR: https://www.unhcr.org/it/chi-aiutiamo/richiedenti-asilo/
Camera dei Deputati: https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105104.pdf