Cibi “light”
Le diciture “Light” o “Diet” indicano che il prodotto in questione contiene un quantitativo inferiore di alcuni nutrienti (grassi, zucchero, sale, ecc.) rispetto al prodotto tradizionale (pensiamo alle “confetture diet” rispetto alle comuni confetture che non apportano alcuna dicitura particolare in etichetta). In primo luogo, ciò non significa che il prodotto “Light”/”Diet” apporti poche calorie, in quanto in generale l’ingrediente mancante viene sostituito con un altro che non necessariamente basso in calori
Meno densi a livello calorico, ma non per questo ‘miracolosi’, i cosiddetti prodotti “light” si contraddistinguono per avere il 30% in meno di calorie rispetto alla media della categoria (1), ma rimarrà deluso chi crede che per questo motivo possano essere consumati ad libitum o addirittura che “facciano dimagrire” (2).
Cos’hanno di diverso i formaggi, gli yogurt, le bibite e i prodotti dolciari “light” che troviamo sugli scaffali dei supermercati? Secondo il Reg. 1924 del 2006, l’indicazione che un prodotto è “light” o “leggero” fa riferimento ai cosiddetti prodotti “a ridotto contenuto calorico”, nei quali cioè il valore energetico è ridotto di almeno il 30% (1). Le modifiche più comunemente effettuate in Italia comprendono la riduzione del contenuto di zucchero, comunemente sostituito con dolcificanti acalorici o a basso tenore calorico, e/o del contenuto di grassi (2). Le indicazioni “light”, “leggero” o “a ridotto contenuto calorico”, devono infatti essere accompagnate da una specifica delle caratteristiche che rendono il prodotto tale (1).
Sebbene queste riduzioni possano essere positive per il consumatore, implicando minori apporti di energia e di grassi e/o zucchero, non devono diventare ingannevoli o scusanti per consumare maggiori quantità di prodotto (2). Anzitutto il fatto che siano “a ridotto contenuto calorico” è un’indicazione relativa e non implica che siano invece “a basso contenuto calorico”, claim utilizzabile solo per prodotti con meno di 40 kcal per 100 g, nel caso di alimenti solidi, o con meno di 20 kcal per 100 ml nel caso dei liquidi (1).
Uno dei rischi principali legati a questi alimenti è proprio il fatto che la percezione di leggerezza potrebbe incentivarne un consumo più elevato. Anche il minor senso di sazietà potrebbe giocare allo stesso modo a sfavore, incentivando consumi più elevati (2).
Come sempre, l’errore sta nel focalizzarsi su singoli alimenti, ritenendoli a seconda dei casi miracolosi o colpevoli, senza invece badare all’alimentazione nel suo complesso. Non bisogna dimenticare, a questo proposito, che la strategia più adeguata per la perdita di peso resta quella di ridurre l’apporto calorico giornaliero e aumentare l’attività fisica.
Concludiamo con una riflessione. Molti prodotti che si fregiano della dicitura “light” rientrano in categorie (come quella dei dolci ad esempio) per le quali le Linee Guida indicano un consumo “occasionale”: è veramente necessario ricorrere ai prodotti “light” per non doverci sentire in colpa oppure sarebbe meglio imparare ad inserire nella nostra dieta – con coscienza e moderazione – ciò che più ci piace?
Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento Europeo e del consiglio del 20 dicembre 2006.
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (2019). Linee Guida per una sana alimentazione (Edizione 2018).