La figura dell’Amministratore di Sotegno
Probabilmente abbiamo sentito parlare spesso dell’Amministratore di Sostegno, ma chi sia e che cosa faccia di preciso, potrebbe non essere del tutto chiaro; ecco perché abbiamo scelto di dedicare una pagina del nostro blog a questo argomento.
Si tratta di una figura introdotta nel 2004, precisamente con la L.6/2004, allo scopo di tutelare le persone che si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, a causa di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica.
Ad esempio anziani e disabili, ma anche alcolisti, tossicodipendenti, malati terminali in previsione di una loro futura incapacità, possono ottenere la nomina di un amministratore di sostegno.
Egli ha il compito di svolgere, in nome e per conto del beneficiario, gli atti che questi non può fare autonomamente.
Ma attenzione: a differenza di altre figure previste dall’ordinamento italiano (il curatore e il tutore) con il “decreto di nomina” è il Giudice Tutelare a stabilire, in maniera personalizzata, gli atti che il beneficiario può compiere da solo e quelli per cui invece necessita di un’assistenza.
L’Amministratore di sostegno può essere richiesto tramite ricorso da presentare presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale del luogo di residenza (o domicilio) della persona per la quale si fa la richiesta. Il ricorso può essere presentato direttamente da:
- Il beneficiario anche se minore, interdetto o inabilitato;
- Il coniuge o la persona stabilmente convivente;
- I parenti entro il 4° grado;
- Gli affini entro il 2° grado;
- Il Tutore o Curatore;
- Il Pubblico Ministero e i responsabili dei servizi sociali e sanitari.
Per agire il ricorso si può ricorrere al legale rappresentante ma non è obbligatorio.
Quando il Giudice Tutelare si trova a dover decidere chi nominare come Amministratore di sostegno, egli preferibilmente sceglie tra:
- il coniuge (che non sia separato legalmente) o la persona stabilmente convivente;
- il padre, la madre;
- il figlio/a;
- il fratello o la sorella;
- un parente entro il quarto grado;
- la persona scelta dall’unico genitore in vita, e che sia stata indicata da questo con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata, prima di morire.
Una volta nominato, l’Amministratore di sostegno dovrà prestare giuramento davanti al Giudice Tutelare al quale dovrà, inoltre, relazionare periodicamente rispetto al suo operato.
Se vuoi approfondire l’argomento e le differenze tra la figura dell’Amministratore di sostegno, il Curatore e il Tutore, puoi andare alla sezione delle pillole informative dedicata alla tutela legale
Tra i siti che approfondiscono l’argomento, inoltre, ti suggeriamo quello del Ministero della Giustizia, che oltre a descrivere la figura e il percorso per presentare la domanda, nella sezione documenti propone un modello di “domanda di nomina di amministratore di sostegno”: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_2_1.page?previsiousPage=mg_14_7
Di seguito, invece, vi offriamo un elenco suddiviso per Regioni e Province con i link dove potrete trovare tutti i riferimenti utili per presentare la domanda di amministratore di sostegno in base al territorio di residenza:
ELENCO RIFERIMENTI (clicca qui per scaricarlo)
Per ogni ulteriore informazione o in caso aveste necessità di un supporto per il procedimento di presentazione della richiesta di nomina di Amministratore di sostegno, potete fare riferimento all’Assistente Sociale dello sportello “Pronto ti Assisto” del progetto “Caring Care Workers”.